(Pubblicata nel supl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione
                   Sardegna n. 9 del 6 marzo 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                Disposizioni di carattere finanziario


   1.  L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art.
30, comma 7-bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in
materia  di  programmazione,  di  bilancio  e  di  contabilita' della
Regione  autonoma  della Sardegna), ad iscrivere nel proprio bilancio
per  l'anno  2008  lo stanziamento di euro 500.000.000 a fronte delle
maggiori  entrate  alla  stessa spettanti per effetto del disposto di
cui  all' art. 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (legge  finanziaria  2007),  provvedendo  a  compensare tale
stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio
per  l'anno  2011.  Il citato stanziamento e' correlato alle spese di
investimento nel settore pubblico elencate nell'allegata tabella E.
   2.  L'Amministrazione  regionale  provvede  a  dare  copertura  al
disavanzo  di  amministrazione a tutto il 31 dicembre 2007 stimato in
euro 805.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui gia'
autorizzati  con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche
per   quota   parte,   nell'anno   2008,  delle  autorizzazioni  alla
contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:
    a)  euro  165.759.000  ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge
regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);
    b)  euro  568.000.000  ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge
regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
    c)  euro  71.241.000  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, della legge
regionale 3  dicembre  2004,  n.  9 (modifiche alla legge finanziaria
2004):
     i   mutui  o  prestiti  obbligazionari  sono  contratti,  previa
effettiva  esigenza  di  cassa, per una durata non superiore a trenta
anni  e  ad  un tasso di riferimento non superiore a quello applicato
dalla  cassa  depositi  e prestiti; i relativi oneri sono valutati in
euro  52.366.000  per  ciascuno  degli  anni  dal  2009  al 2038 (UPB
S08.01.005 e UPB S08.0l.006).
   3.  Nelle  tabelle  A  e  B,  allegate  alla  presente legge, sono
indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento
di  provvedimenti  che  si prevede possano essere approvati nel corso
dell'  esercizio  2008; i relativi stanziamenti sono determinati come
segue:
    a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002):
     1) Fondi regionali (cap. SC08.0024):
      2008 euro 10.000.000;
      2009 euro 20.000.000;
      2010 euro 35.150.000;
      2011 euro 35.150.000;
     2) Assegnazioni statali e comunitarie (cap. SC08.0025):
      2008 euro 713.000.000;
      2009 euro 638.000.000;
      2010 euro 514.000.000;
      2011 euro 514.000.000;
    b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003):
     1) Fondi regionali (cap. SC08.0034);
      2008 euro 112.000.000;
      2009 euro 100.500.000;
      2010 euro 100.500.000;
      2011 euro 100.500.000.
   4.  Le  somme  derivanti  da  rientri, recuperi, disponibilita' ed
interessi  sui  fondi  di  rotazione relativi alla legge regionale 10
dicembre  1976,  n.  66  (Istituzione  di  un fondo per la tutela dei
livelli  produttivi  e  occupativi nel settore industriale), al netto
delle   spese   relative   ai   costi   di  tenuta  dei  fondi,  sono
semestralmente riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB
E361.003)  e sono .assegnate al competente capitolo (UPB S06.03.018),
con   decreto  dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di
bilancio.
   5.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2008 sono abrogate le disposizioni
legislative  che  prevedono  l'istituzione  di  fondi  relativi  alle
garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti a favore delle imprese e
conseguentemente  sono soppressi i fondi detenuti presso gli istituti
di  credito  convenzionati  relativi  alle  garanzie fideiussorie sui
mutui  e/o  prestiti  concessi  alla  data  del  31 dicembre 2007; le
relative  giacenze  sono  riversate  in  conto  entrate  del bilancio
regionale   (UPB   E361.003).   All'assolvimento  delle  obbligazioni
persistenti   in   capo  all'Amministrazione  regionale  si  provvede
mediante   attingimento  da  apposito  fondo,  la  cui  dotazione  e'
valutata,  per  l'anno  2008 e per gli anni di vigenza delle garanzie
prestate,  in euro 5.000.000, secondo le modalita' previste dall'art.
19  della  legge  regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche ed
integrazioni.  Le  risorse  stanziate nel predetto fondo, qualora non
utilizzate,  permangono  nel  conto  dei residui sino all'esaurimento
delle obbligazioni in essere (UPB S08.01.001).
   6.  Ad  eventuali oneri derivanti dalla gestione e soppressione di
fondi  di  rotazione ed assimilati, anche a seguito dell'applicazione
del  comma 10 dell'art. 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4
(Disposizioni  varie  in  materia  di entrate, riqualificazione della
spesa,  politiche  sociali  e  di  sviluppo),  si  provvede  mediante
l'utilizzo  del  fondo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 11
del 2006, con le procedure e modalita' ivi previste.
   7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti
rinviano  alla  legge  finanziaria la loro determinazione, a' termini
dell'art.  4,  comma  1,  lettera e), della legge regionale n. 11 del
2006,  sono quantificate per gli anni 2008-2011 nella misura indicata
nell'allegata tabella C.
   8.  Le  autorizzazioni  di  spesa  per  le  quali  si  dispone  un
decremento  o un incremento, a' termini dell'art. 4, comma 1, lettera
f),  della  legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli
anni 2008-2011, nella misura indicata nell'allegata tabella D.
   9.  L'art.  9  della  legge  regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge
finanziaria 2007), e' cosi' modificato:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.   La   Regione   promuove   e   sviluppa   un   processo   di
razionalizzazione   degli   acquisti   per   beni   e  servizi  delle
amministrazioni  e  degli  enti aventi sede nel territorio regionale,
basato    sull'utilizzo    di    strumenti   telematici,   attraverso
l'istituzione di un centro di acquisto territoriale.»;
    b) i commi 2 e 7 sono soppressi;
    c)  nel  comma  3 la parola «progetto» e' sostituita dalla parola
«centro»;
    d)  nel comma 4 le parole «Nell'ambito della sperimentazione sono
stipulate»  sono  sostituite  dalle  parole  «Il  centro  di acquisto
territoriale stipula»;
    e)  nel  comma 5 le parole «ad utilizzare le convenzioni poste in
essere nello sviluppo del progetto.» sono sostituite dalle parole «ad
operare nell'ambito delle convenzioni quadro di cui al comma 4.»;
    f)   nel   comma   6   le  parole  «Nella  fase  sperimentale  la
realizzazione  del  progetto  e'  affidata  al» sono sostituite dalle
parole  «Fino  all'istituzione del centro di acquisto territoriale le
attivita' sono svolte dal».
   10.  A decorrere dall'anno 2008 il fondo di cui all'art. 10, comma
1,  della  legge  regionale  n.  2  del  2007,  determinato  in  euro
545.000.000, e' ripartito nel seguente modo:
    a)  fondo  a  favore  dei  comuni,  con una dotazione finanziaria
valutata in annui euro 477.750.000 (UPB S0l.06.001);
    b)  fondo  a favore delle province, con una dotazione finanziaria
valutata in annui euro 67.250.000.
   Al  riparto  dei  suddetti  fondi si provvede con le modalita' e i
criteri  stabiliti  dallo  stesso  art.  10,  comma  1,  della  legge
regionale n. 2 del 2007.
   11.  Al comma 11 dell'art. 12 della legge regionale n. 2 del 2007,
e'  aggiunta  infine  la  seguente  frase: «e quelle delle successive
disposizioni statali in merito.».
   12.  Fino  al  completamento  delle  procedure  necessarie  per il
trasferimento dei servizi e delle funzioni alle costituende unioni di
comuni,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2008,  le risorse
destinate  al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma
associata, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 2 agosto 2005,
n.  12  (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti
adeguati  per  l'esercizio  associato di funzioni. Misure di sostegno
per   i  piccoli  comuni),  sono  assegnate  ai  consorzi  di  comuni
costituiti  per  la  gestione  associata  di  servizi  e  l'esercizio
associato   di   funzioni   in  cui  il  territorio  coincida,  anche
parzialmente, con quello delle unioni di nuova istituzione.
   13.  Le somme di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 24
gennaio  2008,  n.  1  (Autorizzazione  all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno 2008 e disposizioni per la chiusura
dell'esercizio  2007),  qualora  non utilizzabili per le finalita' di
cui  al  comma medesimo, possono essere riassegnate al relativo fondo
per  essere  utilizzate  anche  per  il  finanziamento  dei pacchetti
integrati di agevolazione (UPB S08.01.003).
   14.  Le somme di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n.
1  del  2006,  all'art.  15,  commi 1, 9 e 21, all'art. 24, comma 13,
all'art.  32, comma 19, e all'art. 35, comma 1, della legge regionale
n.  2  del  2007,  non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, sono
mantenute  nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo per le finalita' per le quali furono stanziate.
   15.  Nella  legge  regionale  n.  11  del 2006, l'art. 22 e' cosi'
sostituito:
   «Art.  22  (Fondi  di  rotazione). -  1. Al bilancio di previsione
della  Regione  e'  accluso  un  elenco  dei  fondi  di  rotazione  o
assimilati  nel  quale  sono  riportate  le  rispettive dotazioni, le
erogazioni ed i principali flussi finanziari.
   16.   Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  le  procedure
amministrative  inerenti  il  sistema  produttivo la Regione promuove
l'attivazione   presso  i  comuni  anche  in  forma  associata  dello
Sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  (SUAP).  Il SUAP e'
responsabile  di  tutti  i  procedimenti amministrativi relativi alle
attivita'  economiche  e  produttive  di  beni e servizi e di tutti i
procedimenti     amministrativi    inerenti    alla    realizzazione,
all'ampliamento,    alla   cessazione,   alla   riattivazione,   alla
localizzazione  e  alla  rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
   17. A tal fine sono da intendersi:
    a) per SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive;
    b)  per  comuni:  i  comuni  in  forma  singola  o  associata che
istituiscono il SUAP;
    c)  per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le
attivita'  di  produzione  di  beni  e  di  servizi,  ivi  incluse le
attivita'   agricole,   commerciali   e   artigianali,  le  attivita'
turistiche  e  alberghiere,  i  servizi  resi  dalle  banche  e dagli
intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
   18.  L'Ufficio  regionale  SUAP  e'  l'interlocutore regionale nel
procedimento unico. In particolare, l'ufficio:
    a)  riceve  dal  SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e
provvede  ad  inoltrare agli uffici regionali competenti gli atti e i
documenti del procedimento unico;
    b) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;
    c) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione
della normativa regionale in materia.
   19.  In  caso  di  mancata attivazione del SUAP i comuni designano
l'ufficio  competente  a  ricevere  le  comunicazioni e a svolgere le
attivita' previste dalle presenti disposizioni.
   20.   Le   richieste   e  le  dichiarazioni  di  cui  sopra  e  le
dichiarazioni di inizio attivita' previste dall'art. 19 della legge 7
agosto   1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
sono  presentate  al  SUAP  del  comune nel cui territorio e' situato
l'impianto  produttivo.  Le  altre  amministrazioni,  compresa quella
regionale,  dichiarano  l'irricevibilita'  delle  richieste  e  delle
dichiarazioni  loro  presentate  se di competenza del SUAP. Quando e'
necessario    provvedere    all'integrazione   della   documentazione
presentata    e    a    qualsiasi   comunicazione   all'impresa,   le
amministrazioni  formulano  idonea  richiesta  al  SUAP, che provvede
entro  sette  giorni a contattare l'interessato. Sono fatti salvi gli
effetti delle leggi speciali che dispongono diversamente.
   21.  Il  procedimento  unico  inizia  con la presentazione al SUAP
competente  per  territorio di una dichiarazione autocertificativa da
parte  dell'impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti
dalla  legge  per  la  realizzazione dell'intervento, corredata degli
elaborati  progettuali,  da  presentarsi,  a  pena di iricevibilita',
anche  su  supporto informatico, e della dichiarazione di conformita'
del   progetto   alla  normativa  applicabile.  La  dichiarazione  di
conformita'   concerni,   in   particolare,  gli  aspetti  edilizi  e
urbanistici,  gli  aspetti  attinenti  ai  pareri igienico-sanitari e
quelli  in  materia  di  sicurezza  previsti  dalle leggi vigenti. In
relazione  ai  procedimenti  di  competenza  della Regione, la Giunta
regionale   individua   i  contenuti  specifici  della  dichiarazione
autocertificativa  e  approva  il  modulo  unico per la presentazione
della  dichiarazione. La presentazione della dichiarazione determina,
in   base   ai   presupposti   disciplinati   dai  commi  successivi,
rispettivamente:
    a) l'immediato avvio dell'intervento;
    b)  l'indizione  di  una  conferenza  di servizi prima dell'avvio
dell'intervento.
   22.   Contestualmente   alla   presentazione  della  dichiarazione
autocertificativa, il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla
documentazione  prevista  nel  comma  20,  costituisce, decorsi venti
giorni  dalla  data  di  presentazione, sia titolo autorizzatorio per
l'immediato  avvio dell'intervento dichiarato che titolo edilizio. La
dichiarazione    autocertificativa,    corredata    degli   elaborati
progettuali  e  della  dichiarazione di conformita' del progetto alla
normativa applicabile, e' resa con le seguenti modalita':
    a)  dal  progettista  dell'impianto o dell'intervento dichiarato,
munito  di idonea assicurazione per la responsabilita' professionale,
quando   la   verifica   di   conformita'  non  comporta  valutazioni
discrezionali;
    b)  da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a
tale conformita' comporta valutazioni discrezionali.
   Entro  il  termine  di  sette  giorni  dalla  presentazione  della
dichiarazione,  il  SUAP  puo' richiedere l'integrazione degli atti o
dei   documenti  necessari  ai  fini  istruttori.  Qualora  occorrano
chiarimenti   circa   il  rispetto  delle  normative  tecniche  e  la
localizzazione dell'impianto, il SUAP, d'ufficio, ovvero su richiesta
dell'interessato,  convoca,  entro  i quindici giorni successivi alla
presentazione  della  dichiarazione,  una  riunione,  anche  per  via
telematica,   fra   i   soggetti  interessati  e  le  amministrazioni
competenti.  Qualora  al  termine  della  riunione  sia  raggiunto un
accordo,  ai  sensi  dell'art.  11 della legge n. 241 del 1990, sulle
caratteristiche  dell'impianto,  il relativo verbale vincola le parti
integrando  il  contenuto delle domande e degli atti di controllo. La
richiesta  di  integrazioni  e  la  convocazione  della  riunione non
comportano l'interruzione dell'attivita' avviata.
   23.  Il  SUAP  trasmette  per  via  telematica,  entro  due giorni
lavorativi,  la  dichiarazione  autocertificativa e la documentazione
allegata    alle    amministrazioni    competenti   per   i   singoli
endoprocedimenti,   comunque   denominati.  Ciascuna  amministrazione
conserva  la  documentazione relativa alle pratiche avviate presso il
SUAP  per la parte di propria competenza. Gli uffici regionali, e gli
enti terzi coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti
di  loro  competenza,  il pieno rispetto dei termini prescritti dalla
normativa  vigente  dando  priorita',  se  necessario,  alle pratiche
istruite all'interno dell'ufficio SUAP.
   24.   L'immediato  avvio  dell'intervento  e'  escluso  quando  la
verifica   di   conformita',  della  dichiarazione  autocertificativa
comporta   valutazioni   discrezionali   da   parte   della  pubblica
amministrazione per i profili attinenti:
    a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
    b)  agli  impianti  per i quali e' necessario acquisire specifica
autorizzazione  in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici,
archeologici  e  idrogeologici,  nonche'  quelli ricadenti nelle aree
perimetrale dal piano di assetto idrogeologico (PAI);
    c)   alla   verifica   ambientale,   alla  valutazione  d'impatto
ambientale o a valutazione ambientale strategia;
    d)  alla  tutela della salute e della pubblica incolumita' quando
la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa;
    e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione
di provvedimenti amministrativi formali;
    f)  agli  impianti  che utilizzano materiali nucleari o producono
materiali di armamento;
    g)   ai   depositi   costieri  e  agli  impianti  di  produzione,
raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
    h)  agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e
riciclaggio di rifiuti;
    i)  agli  impianti  da  sottoporre  al  controllo sui pericoli di
incidente rilevante;
    l)  agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione
e riduzione dell'inquinamento;
    m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualita'
dell'aria  e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di
prima classe;
    n)  agli impianti soggetti ad autorizzazione per l'esercizio o la
realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale n.
20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed
impianti elettrici).
   25.  Nelle  ipotesi  previste  dal  comma  24  il  SUAP  trasmette
immediatamente  per  via  telematica  la dichiarazione con i relativi
allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione
di  una  conferenza  di servizi, anche telematica, entro sette giorni
dalla  presentazione  della  dichiarazione autocertificativa da parte
dell'imprenditore.   I  termini  sopra  individuati  decorrono  dalla
comunicazione   dell'eventuale   esito   favorevole   delle  relative
procedure.  Per  quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia
all'art. 14 della legge n. 241 del 1990.
   26.  I  procedimenti  amministrativi relativi all'esercizio e alla
sicurezza  degli  impianti  e all'agibilita' degli edifici funzionali
alle  attivita'  economiche,  il cui esito dipenda esclusivamente dal
rispetto   di  requisiti  e  prescrizioni  di  leggi,  regolamenti  o
disposizioni  amministrative  rientranti nella competenza legislativa
regionale,  sono  sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto
forma  di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', dal proprietario dell'immobile o
avente  titolo,  ovvero  dal  legale  rappresentante dell'impresa che
attesti  la  conformita'  o  la  regolarita' degli interventi o delle
attivita'.  Restano  fermi  il  controllo  e  la verifica successivi,
nonche'  la  vigilanza da parte delle autorita' competenti. La Giunta
regionale  individua  i procedimenti amministrativi cui si applica la
disciplina  del presente comma, predispone la modulistica unificata e
provvede   alla   standardizzazione   degli  allegati  per  tutte  le
amministrazioni  interessate.  Gli  enti  locali  adeguano  i  propri
regolamenti a quanto previsto nel presente comma.
   27.  Il  procedimento  unico  si  conclude con la comunicazione al
SUAP,  da  parte  dell'interessato,  dell'ultimazione  dei lavori. La
comunicazione  e'  effettuata con apposita dichiarazione corredata di
un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la
conformita'  dell'opera  al  progetto presentato e la sua agibilita'.
Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell'impianto
a collaudo, lo stesso e' effettuato da un professionista o da un ente
tecnico   abilitato   e  trasmesso  immediatamente  al  SUAP  a  cura
dell'impresa.   Il   certificato   positivo   di   collaudo  consente
l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri
di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.
   28.  Anche  dopo  il  rilascio  del certificato di collaudo, resta
fermo  il  potere  delle amministrazioni e degli uffici competenti di
verificare  la  conformita'  della  realizzazione  dell'impianto alla
normativa  vigente  e  di adottare provvedimenti contenenti le misure
interdittive  o  le  prescrizioni  necessarie, che sono comunicate al
SUAP  e  all'interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le
modifiche  progettuali  necessarie  per  l'adeguamento dell'impianto,
nonche'  i  tempi  e  le  modalita'.  A  seguito  della  verifica  di
conformita'  le  amministrazioni  competenti  possono adottare misure
cautelari  ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni
di  tutela  dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e
della pubblica incolumita'. Fatti salvi i casi di errore od omissione
materiale  suscettibili  di  correzione o di integrazione, quando sia
accertata   la   falsita'   delle   dichiarazioni   autocertificative
presentate  nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi
alla  Procura  della Repubblica, nonche' all'ordine professionale cui
eventualmente  appartenga  il soggetto che le ha sottoscritte. Con la
trasmissione    degli    atti    alla    Procura   della   Repubblica
l'amministrazione  competente,  fermi  restando  gli  obblighi  e  le
sanzioni  di  legge,  ordina  la  riduzione  in  ripristino  a  spese
dell'impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.
   29.  La  mancata  effettuazione  dei controlli entro un termine di
sessanta  giorni  dalla  comunicazione  di cui al comma 27 determina,
fatti  salvi  i  casi di dolo imputabili all'impresa, nel caso in cui
vengano  riscontrate  irregolarita'  tali da impedire la prosecuzione
dell'attivita'  di  impresa, il diritto dell'imprenditore interessato
ad   un   indennizzo   forfetario   a   carico   dell'amministrazione
responsabile del ritardo. L'indennizzo e' corrisposto in misura fissa
da  determinarsi  con  apposita deliberazione della Giunta regionale,
previa  intesa con gli uffici periferici dell'amministrazione statale
e  le  altre  amministrazioni  coinvolte,  in  proporzione al ritardo
accumulato  e  all'investimento  effettuato dall'imprenditore. A tale
spesa  l'amministrazione  interessata  fa  fronte  nell'ambito  delle
disponibilita'  gia'  iscritte  in  bilancio,  senza nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica,  salvo  il  diritto di rivalsa nei
confronti  del  dirigente e dei funzionari responsabili a norma della
legislazione vigente.
   30.  Sono  esclusi  dagli  effetti  delle  disposizioni  di cui ai
precedenti  commi  i  progetti  di  impianti  produttivi che, sebbene
conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei
beni  culturali  e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela
della pubblica incolumita', contrastano con lo strumento urbanistico,
anche  qualora  lo  stesso  strumento  non  individui  aree destinate
all'insediamento  di  impianti  produttivi o aree insufficienti o non
utilizzabili.
   31. Sono abrogati:
    a)  l'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme
concernenti  interventi  finalizzati  all'occupazione e allo sviluppo
del  sistema  produttivo  regionale e di assestamento e rimodulazione
del bilancio);
    b) l'art. 18, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9
(Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
   32.  La  lettera a) del comma 4 dell'art. 19 della legge regionale
n. 9 del 2006 e' sostituita dalla seguente:
   «a)  alla  realizzazione,  all'ampliamento,  alla cessazione, alla
riattivazione,   alla   localizzazione  e  alla  rilocalizzazione  di
impianti  produttivi,  ivi  incluso  il  rilascio delle concessioni o
autorizzazioni  edilizie, nonche' le funzioni relative alle attivita'
economiche produttive di beni e servizi; ».
   33. E' autorizzata; per ciascuno degli anni 2008-2011, la spesa di
euro 30.000 per iniziative di studio, ricerca e assistenza tecnica in
materia di politiche comunitarie e per attivita' di partecipazione ad
organismi comunitari (UPB S01.04.001).
   34.   Per   la   partecipazione  della  Regione  alla  Commissione
paritetica  Stato-Regione,  di cui all'art. 56 dello Statuto speciale
per   la   Sardegna,   a  ciascun  componente  della  Commissione  di
designazione    regionale,    non   dipendente   dell'Amministrazione
regionale,  e'  corrisposto  un  rimborso  spese  pari a euro 300 per
ciascuna seduta della Commissione (UPB S01.03.003).
   35. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) l'art. 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti
della Regione nella programmazione);
    b)  l'art.  5  della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge
finanziaria 1991);
    c)  l'art.  6  della  legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge
finanziaria 1992).
   36.  Al  fine  di  promuovere  la Sardegna come terra di pace e di
amicizia tra i popoli, in occasione del G8 e' autorizzata la spesa di
euro  1.000.000,  nell'anno  2008,  per  l'organizzazione di convegni
internazionali,  seminari  e  manifestazioni  sui  temi  di interesse
mondiale  e  sui  diritti  umani  delle  comunita'  e dei popoli (UPB
S01.03.002).
   37.  Al  fine  di garantire l'autonomia organizzativa e funzionale
del   Consiglio  regionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CREL)  e'
autorizzata  l'apertura di un conto corrente bancario, intestato alla
Regione,  sul  quale  opera  il  presidente  dello  stesso  CREL.  Il
presidente  e'  tenuto  a  rendere  semestralmente il conto dei fondi
messi  a  disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili
su  tale  conto alla fine dell'esercizio devono essere riversati alle
entrate  della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo.
Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni
di cui all'art. 45 della legge regionale n. 11 del 2006.
   38.  Dopo  la  lettera  i)  del  comma  2  dell'art. 1 della legge
regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro), e' aggiunta la seguente:
   «i-bis)   dal   consigliere   o  dalla  consigliera  regionale  di
parita'.».
   39.  La  misura  del  compenso  forfetario  di cui al comma 15-bis
dell'art.  18  della  legge  regionale  n.  6  del  2004,  introdotto
dall'art.  41,  comma  3,  lettera b), della legge regionale n. 7 del
2005, e' rideterminata in euro 25.000 annui.
   40.   Nell'ambito   del  perfezionamento  del  progetto  SIBAR  e'
autorizzata,  per  l'anno  2008, la spesa di euro 500.000 ai fini del
raggiungimento   di   un  adeguato  grado  qualitativo  di  copertura
funzionale  ed efficienza operativa degli assessorati, nonche' di una
migliore  rispondenza  alle esigenze operative manifestatesi in corso
di utilizzo (UPB S02.04.014).
   41.   L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  provvedere
all'acquisizione   del   patrimonio   regionale  e  alla  conseguente
trascrizione  e  voltura  catastale,  a proprio favore, di tutti quei
beni immobili situati nel territorio regionale che, in quanto facenti
capo  ad  enti  ed istituzioni statali ormai disciolti, risultano, ad
oggi,  ancora intestati agli stessi nonostante in fatto ed in diritto
siano  stati  trasferiti  alla  Regione  Sardegna  in  forma di norme
statali.